10 Giugno 2023

Lo Statuto

ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA PALOCCO

STATUTO SOCIALE


TITOLO I

SCOPI DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 1 — Finalità e sede

L’“Associazione Polisportiva Dilettantistica Palocco” ha sede in Roma, Casalpalocco, nei locali sociali.
L’Associazione ha finalità sportive, formative, ricreative e culturali.
L’Associazione non ha fini politici né di lucro. Essa può aderire a Federazioni sportive.
L’associazione si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell’Ordinamento Sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI, nonché agli statuti ed ai regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali o dell’ente di promozione sportiva cui l’associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.
I colori sociali sono blu e arancio.

Art. 2 — Attività

Per il perseguimento degli scopi di cui all’art. 1 l’Associazione si propone di svolgere attività di educazione fisica generale e attività sportiva dilettantistica nei settori stabiliti dall’Assemblea dei soci.
L’attività sportiva nelle varie discipline potrà essere svolta sia a livello formativo ed educativo, sia a livello agonistico e ricreativo.
Al fine suddetto l’Associazione realizzerà e gestirà i necessari impianti ed attrezzature sportivi assicurando l’uso di essi e, se richiesta, l’assistenza di istruttori.
L’Associazione promuoverà e potrà organizzare gare, tornei e simili forme di competizione sia a livello agonistico sia con scopo ricreativo, nell’ambito con le finalità e con l’osservanza delle regole stabilite per le varie discipline dai competenti ordinamenti federativi.
L’Associazione faciliterà i contatti tra i soci e la loro migliore, reciproca conoscenza.
Allo scopo suddetto potranno essere promosse iniziative per l’incontro dei soci nonché per la diffusione e lo scambio di informazioni di interesse comune.
Spetta altresì all’Assemblea approvare ogni altra iniziativa ed attività, diverse da quelle sopra indicate che appaia idonea alla realizzazione dei fini indicati nell’articolo 1.

TITOLO II

STRUTTURA ASSOCIATIVA E SOCI

Art. 3 — Categorie dei soci

L’Associazione Polisportiva Dilettantistica Palocco ha struttura associativa. I Soci dell’Associazione si ripartiscono nelle seguenti categorie:
a) soci d’onore o benemeriti: possono essere nominati dall’Assemblea in tali categorie, su proposta del Consiglio direttivo e col preventivo assenso dell’interessato, coloro che abbiano acquisito eccezionali benemerenze verso l’Associazione. Il numero delle nomine a soci d’onore o benemeriti non può essere superiore a tre per ciascun anno;
b) soci ordinari: possono far parte di tale categoria coloro che hanno raggiunto i diciotto anni di età;
c) soci aggregati: possono far parte di tale categoria il coniuge e gli altri familiari che risultano dallo stato di famiglia conviventi con il socio ordinario;
d) soci atleti: possono far parte di tale categoria i partecipanti alle attività sportive agonistiche di età inferiore ai 18 anni.

Art. 4 — Acquisto della qualità di socio

La qualità di socio ordinario si acquista, su domanda controfirmata da due soci presentatori, con deliberazione del Consiglio direttivo.
L’acquisto della qualità di socio è di diritto condizionato al pagamento, entro quindici giorni dalla comunicazione della deliberazione di accoglimento della domanda, della quota d’iscrizione
Contro il rifiuto di ammissione può essere proposto ricorso al Collegio dei probiviri, il quale decide in via definitiva.

Art. 5 — Diritti dei soci

Tutti i soci hanno diritto di partecipare alle attività sociali e di utilizzare gli impianti e le attrezzature dell’Associazione secondo le modalità fissate dal Consiglio direttivo.
I soci d’onore e benemeriti, i soci ordinari, nonché i soci aggregati di età maggiore di diciotto anni hanno diritto di partecipare, dando il proprio voto, alle assemblee ordinarie e straordinarie e ai referendum nonché di concorrere alle votazioni alle cariche sociali.

Art. 6 — Doveri dei soci

I soci sono tenuti ad osservare un comportamento che non violi lo statuto, non rechi nocumento all’Associazione e non produca turbamenti nei rapporti con gli altri; essi devono rispettare lo spirito associativo e devono osservare nell’uso degli impianti la comune diligenza e le norme stabilite dal Consiglio direttivo.
In caso di assenza per oltre un anno pagherà solo la quota speciale di “socio assente” il cui ammontare è fissato dal Consiglio Direttivo.
I soci, eccettuati quelli d’onore e benemeriti, hanno l’obbligo di pagare la quota sociale annua stabilita dall’Assemblea.

Art. 7 — Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:
a) per recesso;
b) per morosità;
c) per espulsione, nel caso di comportamento che costituisca grave violazione dei doveri sociali o per altri gravi motivi.
La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto all’Associazione.
La perdita della qualità di socio per morosità si verifica automaticamente nel caso di mancato pagamento completo della quota sociale annua entro la data stabilita dal Consiglio Direttivo.
L’espulsione del socio, nel caso di cui alla lettera c) del precedente comma 1, è deliberata dal Consiglio Direttivo su proposta del Collegio dei probiviri. In attesa di tale deliberazione il socio proposto per l’espulsione è sospeso da tutti i diritti sociali.
I soci che cessino di appartenere alla Associazione nei casi di cui alle sopra indicate lettere a), b), c) o per qualsiasi altra causa, non possono avere la restituzione della quota di iscrizione e della quota sociale e non sono liberati dagli obblighi patrimoniali assunti nei confronti dell’Associazione. Le quote di iscrizione e quelle annuali sono intrasferibili.
Coloro che hanno perduto la qualità di socio per recesso o per morosità sono automaticamente reintegrati nella qualifica perduta, con effetto ex nunc, all’atto della comunicazione per iscritto all’Associazione della revoca del recesso o del pagamento della quota sociale annua, se a ciò essi provvedono nel corso dell’anno nel quale hanno perduto la loro qualità. In caso diverso essi possono riacquistare la qualità di socio alle condizioni e seguendo il procedimento previsto all’art.4.

TITOLO III

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 8 - Organi

Gli organi dell’Associazione sono:
a) l’Assemblea dei soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Consiglio di Presidenza;
d) il Presidente;
e) il Collegio dei probiviri.

CAP. I

Art. 9 - Assemblea ordinaria

L’Assemblea dei soci può essere ordinaria o straordinaria.
L’Assemblea ordinaria si riunisce due volte all’anno: nel mese di dicembre per l’esame e l’approvazione del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente e nel mese di giugno per l’esame e l’approvazione del bilancio preventivo e del programma di attività per l’esercizio successivo.
Si riunisce altresì per la nomina dei soci d’onore e benemeriti, e per il compimento di tutti gli atti che ad essa sono demandati dalla legge e dal presente statuto.
La convocazione dell’Assemblea per l’esercizio delle attribuzioni di cui al precedente comma è deliberata dal Consiglio direttivo.

Art. 10 — Assemblea straordinaria

L’Assemblea straordinaria si riunisce per la modificazione dello statuto, per le deliberazioni di scioglimento dell’Associazione e di devoluzione del patrimonio sociale e per deliberazioni di carattere straordinario non previste dall’art.9. L’Assemblea deve essere inoltre convocata quando non meno di un decimo dei soci ne faccia per iscritto motivata richiesta, indicando gli argomenti da trattarsi.

Art. 11 — Assemblea speciale

L’Assemblea speciale si riunisce per l’elezione del Consiglio direttivo e del Collegio dei probiviri con le modalità indicate nel successivo art. 15.

Art. 12 — Convocazione e svolgimento delle Assemblee

L’invito di convocazione delle Assemblee deve essere inviato per iscritto ai soci ordinari, d’onore e benemeriti almeno quindici giorni prima della data fissata.
L’invito di convocazione deve indicare il luogo, il giorno e l’ora della riunione e le materie poste all’ordine del giorno.
Con lo stesso invito potrà essere indicata anche la data, il luogo della eventuale riunione in seconda convocazione. Tra le due convocazioni dovrà intercorrere un intervallo di almeno un’ora.
Della convocazione dell’Assemblea viene dato pubblico avviso nelle forme ritenute più opportune dal Consiglio direttivo.
Per aver diritto di partecipare alle Assemblee è necessario che la qualità di socio sia stata acquisita almeno venti giorni prima della data del loro svolgimento. L’elenco dei soci ammessi alle Assemblee, legittimato dal Collegio dei Probiviri, è conservato agli atti delle stesse.
Quando sono all’ordine del giorno dell’Assemblea l’approvazione del bilancio consuntivo, di quello preventivo e del programma di attività, l’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del luogo dove, sette giorni prima dello svolgimento dell’Assemblea, sono depositati, a disposizione dei soci che vogliono prenderne visione, i rendiconti, la relazione illustrativa e quella programmatica. Analogamente viene resa disponibile la documentazione relativa alle Assemblee straordinarie copie di tali documenti debbono essere consegnati al Socio che ne facesse richiesta.
Nello stesso modo si procede per le proposte di modifica dello Statuto. L’Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente dell’Associazione.
Nel caso che il Presidente dell’Associazione ometta di convocare l’Assemblea nei termini stabiliti per l’approvazione del bilancio o entro sessanta giorni dalla richiesta fatta dal prescritto numero dei soci, la convocazione è fatta dal Presidente del Collegio dei probiviri che in tal caso la presiede. In mancanza anche di iniziativa del Presidente del Collegio dei probiviri si applica la disposizione del secondo comma, ultima parte, dell’art. 20 del codice civile, ove ricorra l’ipotesi ivi prevista.
Non possono essere discussi argomenti diversi da quelli previsti all’ordine del giorno, salvo che dieci soci, partecipanti personalmente all’Assemblea, ne facciano richiesta scritta e che detta richiesta ottenga il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Con la stessa maggioranza l’Assemblea decide su qualsiasi questione sorga circa l’ordine dei lavori.
Della riunione dell’Assemblea è redatto processo verbale, firmato dal Presidente dell’Assemblea e dal Segretario. A tal fine il Presidente dell’Assemblea chiama un socio ad assumere le funzioni di segretario. Non possono essere chiamati a svolgere le funzioni di segretario dell’Assemblea i componenti del Consiglio direttivo.
Il processo verbale delle Assemblee verrà esposto negli appositi spazi all’interno della Polisportiva. Inoltre potrà essere diramato a mezzo stampa.
Le votazioni avvengono per appello nominale o per alzata di mano, tranne il caso in cui si proceda alle elezioni alle cariche sociali le quali si svolgono nel modo stabilito dal seguente art. 15.

Art. 13 — Validità delle assemblee e delle delibere

Le Assemblee sono valide in prima convocazione quando siano presenti almeno la metà dei soci aventi diritto di parteciparvi. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.
Per delibere di modificazione del presente statuto occorre comunque il voto favorevole di almeno un quarto dei soci aventi diritto.
Per le deliberazioni di scioglimento dell’Associazione e di devoluzione del patrimonio sociale è richiesta la maggioranza di tre quarti dei soci.
Salvo quanto disposto per le Assemblee straordinarie ai precedenti commi secondo e terzo, le delibere dell’Assemblea sono assunte a maggioranza dei presenti, personalmente o mediante delega; gli astenuti vengono conteggiati al solo fine dell’eventuale osservanza del numero legale.
Ogni socio ha diritto di farsi rappresentare, per delega, da altro socio. I Consiglieri e i Probiviri possono essere portatori solo di deleghe dei propri soci aggregati.
La delega deve indicare l’Assemblea nella quale sarà utilizzata ed essere controfirmata dal socio delegato che assume la responsabilità dell’autenticità della firma del delegante. Nessun socio può essere portatore di più di due deleghe, oltre quelle dei componenti del suo nucleo familiare aventi diritto al voto.
Al termine della riunione le deleghe sono raccolte in un plico sigillato che viene allegato agli atti dell’Assemblea e conservato per sei mesi.
Le deliberazioni dell’Assemblea adottate validamente a norma del presente statuto vincolano tutti i soci ancorché assenti o dissenzienti.

Art. 14 — Votazione per referendum

Quando il Consiglio direttivo ne ravvisi l’opportunità, e specie quando si debba decidere su questioni di semplice formulazione, in merito alle quali si reputi opportuno sentire l’opinione del maggior numero dei soci, possono essere indette speciali votazioni per referendum tra i soci aventi diritto a partecipare alle assemblee.
Le votazioni per referendum non possono essere indette per modificare deliberazioni delle assemblee di soci.
Lo svolgimento del referendum avviene secondo le norme stabilite dall’Assemblea con apposito regolamento.
Il Consiglio direttivo dà atto dei risultati del referendum e si adegua ad essi.

Art. 15 - Elezioni alle cariche sociali

L'elezione dei componenti il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Probiviri avviene ogni tre anni normalmente entro aprile.

Il rinnovo delle cariche sociali deve comunque avvenire entro e non oltre trentasei mesi dalla loro elezione.

Della data delle elezioni, fissata dal Consiglio direttivo, viene data preliminarmente informazione ai soci almeno sessanta giorni prima mediante manifesti affissi nei locali della Polisportiva ed eventualmente mediante comunicazioni di vario tipo.

Hanno diritto di voto e sono eleggibili tutti i Soci che hanno raggiunto, alla data di svolgimento delle elezioni, la maggiore età. Il diritto di voto e la capacità di essere eletti, spetta a tutti coloro che hanno acquistato la qualità di Socio, secondo le modalità stabilite dall'articolo 4) del presente Statuto, nei novanta giorni precedenti la data di svolgimento delle elezioni e risultino in regola con il pagamento dell'intera quota annuale, intendendosi tutti i dodici mesi.

Sono ineleggibili i Soci che, pur rispettando le condizioni di cui al comma precedente, si trovino in una o più delle seguenti condizioni:

1.Non siano in regola con il pagamento della quota annuale. Tale condizione non ricorre qualora sia stata sanata nei trenta giorni precedenti la data di svolgimento delle elezioni.
2.Abbiano tenuto comportamenti in violazione del primo comma dell'articolo 6 del presente Statuto, ovvero nei confronti degli Organi statutari ovvero abbiano avuto condanne penali ovvero abbiano procedimenti penali in corso subendo misure cautelari personali e/o patrimoniali.
3.Siano stati deferiti al Collegio dei probiviri nel corso delle due precedenti consigliature, con giudizio negativo.
4. Abbiano ricoperto cariche sociali anche in periodi precedenti e non abbiano svolto con diligenza il proprio incarico.
5. Siano coniugati, conviventi o in rapporto di parentela fino al primo grado con un altro candidato della medesima lista.

Entro il termine di quaranta giorni prima della data delle elezioni devono essere presentate, a cura di uno o più Soci promotori, proposte di candidatura per l'elezione del Consiglio Direttivo, organizzate in liste formate da dieci Soci, di cui sette effettivi e tre cooptabili, secondo le modalità di cui ai commi successivi. Le elezioni per il Consiglio direttivo saranno tenute comunque anche nel caso di presentazione di un'unica lista. Entro il medesimo termine di quaranta giorni, devono essere presentate candidature di singoli soci per l'elezione del Collegio dei probiviri.

Almeno trenta giorni prima della data fissata per le elezioni, il Collegio dei probiviri procede al controllo delle candidature, verificando che i candidati stessi rispettino le condizioni di cui ai commi precedenti e non versino in condizioni di incompatibilità perché dipendenti, in virtù di un rapporto di lavoro subordinato, dell'Associazione o coniugi di questi o perché trovandosi in situazione di conflitto di interessi patrimoniali con l'Associazione stessa. Il Collegio dei Probiviri redige apposito verbale delle operazioni di verifica che provvede a depositare presso la segreteria dell'Associazione almeno venticinque giorni prima della data fissata per le elezioni. Tale parere è inappellabile. Qualora, a seguito della suddetta verifica, risultassero ineleggibili uno o più candidati, i soci promotori delle relative liste, dovranno, a pena di decadenza dell'intera lista, reintegrare il numero dei soci candidati risultati ineleggibili, entro il termine perentorio di cinque giorni dalla data di deposito del verbale di verifica del Collegio dei probiviri.

L'elenco delle liste, con i nomi dei relativi componenti, candidate all'elezione del Consiglio direttivo e dei nominativi dei candidati all'elezione del Collegio dei probiviri verrà, a cura del Collegio medesimo, riportato in due schede separate, una per il Consiglio direttivo ed una per il Collegio dei probiviri, che, riprodotte, diventeranno schede di votazione.

Le liste di candidati per l'elezione del Consiglio avranno la possibilità di esporre i propri programmi mediante riunioni o in appositi spazi resi disponibili.

L'Assemblea speciale per l'elezione delle cariche sociali viene convocata nei modi stabiliti dall'art. 12 ovvero, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 17 comma 6, nei termini previsti dall'articolo 17 comma sette. Se il Presidente dell'Associazione omette di convocare l'Assemblea nei termini previsti la convocazione è fatta d'ufficio dal Presidente del Collegio dei probiviri.

Per la validità delle votazioni è necessaria, in prima convocazione, almeno la metà dei soci aventi diritto di parteciparvi e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti e dei votanti. L'istituto della delega, al contrario di quanto stabilito all'art. 13, è valido solo tra i componenti uno stesso nucleo familiare.

Il voto è segreto.

Ciascun elettore ha il diritto di esprimere la propria preferenza per una sola lista per l'elezione del Consiglio direttivo ed un candidato per il Collegio dei Probiviri. Risultano eletti, per il Consiglio direttivo, i primi sette componenti, appartenenti alla lista più votata. I successivi tre componenti verranno cooptati secondo l'ordine indicato nella lista presentata, dal numero otto al numero dieci, nel caso ricorrano le condizioni previste dal quarto comma del successivo articolo 17 del presente Statuto. Risultano eletti, per il Collegio dei probiviri, i tre candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze; in caso di parità risulta eletto il candidato più anziano di età.

Per l'elezione del Consiglio direttivo, il voto si esprime tracciando una croce nell'apposita casella a fianco della lista prescelta. Per l'elezione del Collegio dei Probiviri, il voto si esprime tracciando una croce nell'apposita casella a fianco del candidato prescelto.

La validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta si possa desumere la volontà effettiva dell'elettore, salvo il disposto del comma seguente.

Sono nulli i voti contenuti in schede:
1.che non siano quelle munite del timbro dell'Associazione e della firma, sul retro, di almeno due probiviri;
2.che presentino scritture e segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto;
3.nelle quali l'elettore ha espresso voti per numero di candidati all'elezione del Collegio dei probiviri superiore a quello per cui ha il diritto di votare.
4.nelle quali l'elettore ha espresso preferenze per liste diverse.

Il Collegio dei probiviri presiede allo svolgimento delle votazioni, procede pubblicamente allo scrutinio delle schede, alla validità delle stesse e alla proclamazione degli eletti.

Dello svolgimento delle operazioni il seggio elettorale redigerà apposito verbale firmato da tutti i suoi componenti. Nel verbale dovranno essere riportati il numero dei votanti, delle schede valide, di quelle bianche o nulle, il numero dei voti ottenuti da ciascuna lista e da ciascun candidato Proboviro, l'indicazione della lista più votata e dei Probiviri eletti.



CAP. II

Art. 16 — Attribuzioni del Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo provvede al funzionamento tecnico, amministrativo ed organizzativo dell’Associazione e ne cura il buon andamento.
Spetta al Consiglio direttivo:
a) dare esecuzione alle deliberazioni della Assemblea dei soci;
b) predisporre il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea generale e deliberare le variazioni al bilancio preventivo e la destinazione delle nuove e maggiori entrate da sottoporre alla ratifica dell’Assemblea nella prima riunione;
c) predisporre — tenendo conto dei programmi federali e degli impegni sociali — il programma annuale di attività dell’Associazione da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea e approvare i programmi esecutivi dei settori di attività dell’Associazione;
d) deliberare, nell’ambito delle competenze stabilite dal presente Statuto, i regolamenti per il funzionamento e l’organizzazione dell’Associazione e per l’utilizzazione degli impianti ed attrezza ture da parte dei soci e, a determinate condizioni e in limiti prestabiliti, anche da parte dei non soci;
e) deliberare sull’ammissione dei soci ordinari e aggregati, e proporre all’Assemblea la nomina di soci d’onore o benemeriti;
f) proporre all’Assemblea la misura della quota di iscrizione e della quota sociale annua;
g) nominare, scegliendoli nel proprio seno, il Presidente, il Vice Presidente e i responsabili dei vari settori tecnici;
h) eleggere i due membri che, insieme con il Presidente, compongano il Consiglio di Presidenza;
i) costituire i Comitati di cui al successivo art. 21;
I) deliberare l’alienazione e l’acquisto di immobili, di titoli azionari e di obbligazioni, l’accettazione di eredità, legati, donazioni, nonché la stipula di contratti e di convenzioni e l’adozione di atti di qualsiasi natura che comportino per l’Associazione un onere superiore a cinquemila euro;
m) deliberare sui ricorsi e le azioni giudiziarie, sulle liti attive e passive nonché sulle relative transazioni;
n) conferire le funzioni di segreteria amministrativa, di segreteria organizzativa e di cassiere-economo;
o) deliberare l’assunzione di personale alle dipendenze dell’Associazione, la nomina di collaboratori e tecnici istruttori determinando per ciascuno il trattamento loro spettante;
p) compiere ogni altro atto ad esso demandato dal presente Statuto o dalla legge o dai regolamenti.
Art. 17 - Composizione e funzionamento del Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è composto dai primi 7 (sette) soci appartenenti alla lista che ha ottenuto il maggior numero di preferenze dall'Assemblea.

Decadono dalla carica i consiglieri che senza giustificato motivo non partecipino a più di tre riunioni consecutive del Consiglio.

La decadenza è dichiarata dal Collegio dei probiviri su comunicazione che il Consiglio direttivo è
tenuto a dare appena se ne verifichino le condizioni o d'ufficio.

Qualora nel corso del triennio, alcuni consiglieri cessino dalla carica per qualsiasi causa, subentreranno a far parte del Consiglio, i candidati appartenenti alla lista che nelle ultime elezioni ha ottenuto il maggior numero di preferenze, rispettivamente indicati dal numero otto al numero dieci della medesima lista, nell'ordine indicato nel verbale redatto dal Collegio dei probiviri ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 15.

I consiglieri che subentrano nel corso del triennio cessano dalla carica insieme con gli altri membri del Consiglio, alla scadenza prevista per il rinnovo di questo.

Se però cessino dalla carica quattro dei sette consiglieri originariamente eletti si procede al rinnovo anticipato del Consiglio.

Le relative elezioni devono essere indette entro sessanta giorni.

Il Consiglio direttivo si riunisce almeno una volta a trimestre. Esso è convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne facciano richiesta scritta al Presidente, con copia al Collegio del Probiviri, almeno tre consiglieri indicando gli argomenti da trattare. In questo caso il Presidente deve convocare il Consiglio direttivo entro 20 (venti) giorni. Qualora il Presidente non ottemperi a tale impegno nel termine previsto, nei successivi dieci giorni il Consiglio è convocato dal Presidente del Collegio dei probiviri.

La convocazione, salvi i casi di speciale urgenza, va fatta per iscritto con un anticipo di almeno cinque giorni.

Le riunioni sono convocate e presiedute dal Presidente dell'Associazione.

Fino a quando il Presidente non è stato eletto le riunioni del Consiglio sono convocate e presiedute dal consigliere eletto più anziano di età.

Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei componenti del Consiglio. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.
Per le deliberazioni di cui alle lettere b), c), d) e g) del precedente articolo 16 occorre il voto favorevole della maggioranza dei componenti del Consiglio.

Salvo quanto previsto dai precedenti commi, a parità dei voti prevale il voto del Presidente.


CAP. III

Art. 18 — Consiglio di Presidenza

Il Consiglio di Presidenza è composto dal Presidente dell’Associazione e da due membri del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio di Presidenza ha poteri deliberativi nelle materie di cui alla lettera l) del precedente articolo 16 per importi inferiori al limite di valore al di là del quale la competenza spetta al Consiglio Direttivo.
In caso di urgenza che non consenta la convocazione del Consiglio direttivo il Consiglio di Presidenza può deliberare anche oltre il sopra indicato limite di valore. In tal caso le delibere adottate in via d’urgenza dal Consiglio di Presidenza sono sottoposte alla ratifica del Consiglio direttivo nella sua prima seduta.
Di tutte le deliberazioni assunte dal Consiglio di presidenza, comprese quelle non soggette a ratifica, viene data informazione al Consiglio direttivo nella prima seduta successiva alle deliberazioni stesse.

CAP. IV

Art. 19 — Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione e la firma sociale. Egli esercita le attribuzioni conferitegli dal presente Statuto e sovrintende al funzionamento amministrativo e dell’apparato organizzativo dell’Associazione. Spetta in particolare al Presidente:
a) stare in giudizio per l’Associazione e transigere liti conformemente alle deliberazioni del Consiglio direttivo;
b) accendere, previa autorizzazione del Consiglio direttivo, conti correnti bancari e postali, rilasciare effetti cambiari e prestare garanzie.

Art. 20 — Vice Presidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente, in caso di sua assenza o impedimento, nell’esercizio delle sue attribuzioni e in particolare nella presidenza dell’Assemblea, del Consiglio direttivo e del Consiglio di Presidenza.
Egli esercita, inoltre, i compiti che gli siano delegati dal Presidente.

Art. 21 — Responsabili di settore

Il Consiglio direttivo può affidare a propri componenti il compito di sovrintendere, con responsabilità di organizzazione e attuazione, ai singoli settori di attività. Essi possono disporre per le spese di gestione e di manutenzione nell’ambito del proprio settore di attività, purché nei limiti del budget di sezione approvato dai competenti organi sociali.
Per il coordinamento delle iniziative nei vari settori di attività dell’Associazione, il Consiglio direttivo può costituire appositi Comitati dei quali possono essere chiamati a far parte altri soci.
I Comitati hanno funzioni di studio, consultiva, di collegamento, di coordinamento, di elaborazione programmatica e di proposta non vincolante, senza poteri decisionali.

Art. 22 — Segreteria amministrativa

La segreteria amministrativa cura gli adempimenti amministrativi e contabili discendenti dalle deliberazioni dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Consiglio di Presidenza e dalle disposizione del Presidente, del Vice Presidente e dei responsabili di settore.
Il consigliere responsabile della segreteria amministrativa collabora alla preparazione dei bilanci, controfirma i mandati e gli ordini di pagamento e d’incasso e tiene la contabilità.
La segreteria amministrativa, inoltre, riceve gli incassi, procede ai pagamenti, cura la custodia dei beni, la conservazione, il maneggio e il trasporto dei valori e svolge le altre funzioni esecutive, tenendo nota delle relative operazioni.

CAP.V

Art. 23 — Revisore Unico

Il controllo legale dei conti è esercitato da un Revisore Unico nominato dall’Assemblea, su proposta del Presidente dell’Associazione, scelto tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Legali istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze (in concerto con il Ministro della Giustizia).
Il Revisore Unico resta in carica per 3 (tre) esercizi, con scadenza alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo all’incarico ed e’ rieleggibile.
Il Revisore Unico ha il compito di controllare la regolarità dei bilanci e dei libri contabili e, qualora ravvisi, delle irregolarità, ha il potere ed il dovere di richiamare il Presidente dell’Associazione ed il Consiglio Direttivo all’adempimento dei propri obblighi, facendone annotazione nell’apposito libro.
L’Assemblea determina l’entità del compenso.
Il Revisore Unico partecipa di diritto alle adunanze delle Assemblee ed a quelle del Consiglio Direttivo, con facoltà di parola ma senza diritto di voto.
Predispone una relazione annuale in occasione dell’approvazione del bilancio consuntivo.

CAP. VI

Art. 24 — Collegio dei probiviri

Il Collegio dei probiviri è composto da tre membri effettivi.
In caso di dimissioni vi subentrano i primi due non eletti.
Il Presidente è eletto dal Collegio nel proprio seno.
Il Collegio dei probiviri sorveglia che il comportamento dei soci, degli amministratori sia conforme al presente statuto e allo spirito associativo.
Se vi è sospetto di irregolarità nell’adempimento dei doveri degli amministratori e nel caso di grave violazione dei doveri sociali da parte di un socio, i soci, in numero almeno di dieci, possono denunziare il fatto al Collegio dei probiviri.
Il Collegio dei probiviri può comunque svolgere, anche d’ufficio, opportune indagini, procedendo ad atti di ispezione e di controllo ed ascoltando testimonianze.
Il Collegio dei probiviri, se riscontri la fondatezza della denunzia, prende, nei confronti del socio, i provvedimenti che riterrà opportuni: qualora ravvisasse gli estremi per l’espulsione dalla Associazione ne riferirà al Consiglio Direttivo che, solo, ha titolo per comminare tale sanzione.
Ove emergano responsabilità penali il Collegio dei probiviri si attiva affinché venga fatta denunzia all’Autorità giudiziaria.
Il Collegio dei probiviri esercita inoltre le altre attribuzioni previste dal presente statuto.

TITOLO IV

AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

Art. 25 — Fondo comune

Fino a quando l’Associazione non avrà acquisito la personalità giuridica i contributi dei soci ed i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo comune dell’Associazione.
E’ fatto espresso divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve capitali durante la vita dell’Associazione.

Art. 26 — Patrimonio dell’Associazione

Dopo l’acquisizione della personalità giuridica il patrimonio dell’Associazione sarà costituito:
a) dai beni mobili e immobili di sua proprietà;
b) dalle sovvenzioni, dalle somme e dai beni ricevuti a titolo di lascito o donazione o comunque per una speciale destinazione;
c) dagli impianti, dalle attrezzature, dai mobili d’ufficio e d’arredamento, dalle costruzioni, dagli strumenti e da quanto altro destinato al ricovero, all’arredamento, al funzionamento e alla manutenzione per l’organizzazione e lo svolgimento delle attività sociali.

Art. 27 — Fondo d’esercizio

L’Associazione provvede allo svolgimento delle proprie attività con i mezzi finanziari che le derivano:
1) dalle eventuali eccedenze attive di ciascun esercizio finanziario;
2) dalle quote d’iscrizione e dalle quote annuali dei soci;
3) dalle eventuali rendite del patrimonio;
4) dai contributi dello Stato, di enti e persone, che non siano destinate ad aumento del patrimonio od a particolari destinazioni;
5) dai proventi della vendita di pubblicazioni;
6) dai proventi di corsi di formazione ed addestramento e da quelli relativi all’uso degli impianti da parte dei soci e dei non soci;
7) dai proventi di qualsiasi specie derivanti dalla esplicazione delle proprie attività.

Art. 28 — Esercizio finanziario

L’esercizio finanziario comincia il primo settembre di ogni anno e termina il 31 agosto dell’anno successivo. Tuttavia agli effetti di liquidare e pagare l’importo di operazioni riferentesi al detto periodo la chiusura dei conti si protrae fino all’ultimo giorno di ottobre. In detto giorno i conti, relativi alla competenza dell’esercizio precedente, sono definitivamente chiusi.
Il bilancio sociale relativo a ciascun esercizio finanziario è costituito dal rendiconto economico e dallo stato patrimoniale.

Art. 29 — Bilancio preventivo

Il bilancio preventivo deve determinare la previsione delle entrate e delle spese di competenza dell’esercizio cui si riferisce, tenendo conto dei risultati degli esercizi degli anni precedenti.
Le variazioni al bilancio preventivo che si rendessero necessarie durante l’esercizio sono provvisoriamente deliberate dal Consiglio direttivo, salvo ratifica da parte dell’Assemblea ordinaria immediatamente successiva.

Art. 30 — Controllo sui bilanci

Il Revisore Unico riferisce all’Assemblea, con propria relazione scritta, sia sulle risultanze del preventivo che su quelle del consuntivo, nonché sulle relative variazioni.

Art. 31 — Scritture contabili

Le scritture contabili comprendono il libro giornale e il libro degli inventari.
Il libro giornale potrà essere tenuto in forma che consenta la registrazione meccanografica delle operazioni purché ne risultino ugualmente garantite l’autenticità e l’ordine delle scritturazioni. Subordinatamente al rispetto di tale esigenza, la cui verifica spetta al Revisore Unico, è ammesso l’impiego di schedari a fogli mobili o tabulati di elaboratori elettronici.
Si applica la disposizione del secondo comma dell’art. 2214 del Codice Civile.
Dovrà essere tenuto inoltre costantemente aggiornato l’elenco dei soci dell‘Associazione.

Art. 32 — Diritti d’ispezione dei soci

I soci, in gruppo minimo di dieci, di persona o per procura, hanno il diritto di ispezionare i libri sociali (il libro giornale e il libro degli inventari con gli allegati ad essi relativi, il libro delle assemblee e il libro dei verbali dei consigli direttivi) e l’elenco dei soci e, eccettuato quest’ultimo e il libro dei verbali del Consiglio Direttivo, di estrarne copia o estratti in loco.
Tale ispezione dovrà essere chiesta, con preavviso di almeno quindici giorni, al Presidente dell’Associazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 33 — Devoluzione dei beni

In caso di scioglimento dell’Associazione i beni saranno devoluti ad altra Associazione con finalità analoga o avente fini di pubblica utilità sentito l’organismo di controllo di cui all’art.3 comma 190 della legge 662 del 1996.


Art. 34 — Norme applicabili

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le leggi vigenti, nonché le norme e le discipline emanate dagli organi competenti per ciascuna attività sportiva.




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